In un precedente articolo ci siamo occupati di Ecobonus. Sempre in campo di agevolazioni, occorre ricordare che quelle fiscali per le ristrutturazioni, deducibili per il 55%, potranno essere richieste solo da chi è in grado di allegare alla dichiarazione dei redditi anche il bonifico di pagamento delle opere. Senza questa prova fondamentale infatti le eventuali deduzioni saranno ritenute nulle e non si potrà risparmiare.
Come ordinante deve risultare la persona a cui è intestata la fattura o la ricevuta relativa alle spese di ristrutturazione. Inoltre, insieme al nome e al cognome, va indicato anche il codice fiscale che, in caso di comproprietari, dovranno essere riportati tutti. Nel caso in cui si tratti invece di interventi su parti comuni, vanno specificati i codici fiscali del condominio e dell’amministratore.
La causale, oltre ad indicare i riferimenti normativi dell’agevolazione (articolo 16 bis del Dpr 917/86 o legge 449/1997) dovrebbe richiamare anche il numero della fattura.
Per quanto riguarda gli interventi destinati a migliorare l’efficienza energetica, deducibili per il 65%, il contribuente è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate quando le opere coinvolgono più periodi d’imposta: anche in questo caso è fondamentale la tracciabilità dei pagamenti.
In previsione di eventuali controlli, con provvedimento del 2 novembre 2011, l’Agenzia ha chiarito quali sono i documenti che i soggetti devono conservare, tra cui:
- le abilitazioni amministrative, se necessarie; in caso contrario una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la data di inizio e fine dei lavori, la tipologia esatta e una nota in cui si afferma che non sono sottoposti ad autorizzazione;
- copia delle fatture o ricevute e dei rispettivi bonifici bancari per il pagamento, il cui totale dovrà corrispondere alla cifra indicata nel modello Unico.
Per quanto riguarda le parti comuni l’amministratore deve consegnare a ciascun condomino una certificazione in cui dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di essere in possesso della documentazione.
Precisazione importante: i bonus fiscali spettano a chi sostiene la spesa a prescindere da chi sia proprietario dell’immobile. Questo significa che anche l’inquilino, o il comodatario che sostiene le spese, può beneficiare della detrazione. In quest’ultimo caso fra i documenti da conservare vi sarà anche il consenso scritto del proprietario.